STATUTO DELL’ACCADEMA LANCISIANA

Art. 1

L’ACCADEMIA LANCISIANA fondata da Giovanni Maria Lancisi il 25 aprile 1715, eretta in ente morale per effetto del regio decreto 27 giugno 1935 n. 1363, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura UTG di ROMA al n. 886 dal 06/09/2012 ai sensi del dpr 361/2000, ha sede istituzionale in Roma, Borgo S. Spirito 3, nel Palazzo del Commendatore di S. Spirito, in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile e dal Decreto legislativo 03/07/2017 n. 117 recante “Codice del Terzo settore”, sarà integrata con “ACCADEMIA LANCISIANA Ente del Terzo Settore” o, in breve, “ACCADEMIA LANCISIANA ETS” a seguito dell’iscrizione nel relativo registro (RUNTS), ed è retta dal presente statuto.

Art. 2

L’ACCADEMIA LANCISIANA, non ha finalità di lucro e si propone di perseguire le seguenti attività, storicamente svolte e di interesse generale previste dal Codice del Terzo settore, Decreto Legislativo 03/07/2017 n. 117, articolo 5, comma 1, lettere:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare, storicamente vengono svolte le attività di:

– incentivazione della ricerca scientifica e contributo al perfezionamento della pratica professionale dei medici;

– diffusione della conoscenza delle attività svolte in ospedali, istituti universitari e altre istituzioni sanitarie;

– promozione della discussione su argomenti teorico-pratici di interesse sanitario;

– pubblicazione degli “Atti della Accademia Lancisiana”;

– promozione culturale e organizzazione di conferenze, dibattiti, cicli di lezioni, incontri e convegni;

– svolgimento di attività di ricerca e documentazione nel campo scienti fico-medico e storico-librario;

– conservazione e fruibilità della propria biblioteca e di archivi per documentazione;

– realizzazione di programmi di studio, ricerca, salvaguardia e restauro di beni librari;

– formazione professionale continua tramite eventi riguardanti i precedenti punti;

L’Accademia Lancisiana potrà svolgere ai sensi dell’art. 6 del Codice del Terzo Settore altre attività, diverse da quelle elencate dall’art. 5, purché secondarie e strumentali alle attività d’interesse generale.

La secondarietà e la strumentalità dell’attività devono essere valutate tenendo conto delle risorse impiegate, anche gratuite e volontarie, in tali attività rispetto a quelle impiegate nelle attività d’interesse generale.

L’attività dell’associazione potrà essere svolta anche in collaborazione con enti pubblici e privati.

L’associazione potrà partecipare come socio ad altre associazioni aventi scopi analoghi.

Art. 3

L’Accademia è composta da:

a) Soci Accademici in numero non superiore a 100, di cui 60 riservati a medici o odontoiatri che prestino o abbiano prestato servizio presso enti ospedalieri o altre strutture sanitarie, 30 riservati a medici o odontoiatri che prestino o abbiano prestato servizio presso le Università, 10 riservati a medici o odontoiatri che prestino o abbiano prestato servizio presso altri enti, istituzioni, servizi sanitari o sociali;

b) soci ordinari in numero illimitato in possesso di laurea in Medicina e Chirurgia o in Odontoiatria o laurea Magistrale (5 anni) in Scienze della Nutrizione o altre discipline sanitarie affini.

Sono inoltre previsti: Presidenti onorari, Soci Accademici onorari, Soci Accademici emeriti e Soci onorari.

La nomina ad Socio Accademico onorario e a Socio onorario può essere conferita anche a cittadini stranieri.

Tutti gli associati o partecipanti maggiori d’età hanno il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, oltreché per la nomina degli organi direttivi dell’associazione secondo quanto esplicitato nei successivi art. 18 e 22 del presente Statuto.

L’adesione all’associazione ha carattere volontario. Possono far parte dell’Associazione tutte le persone fisiche senza distinzione di sesso, nazionalità, religione, credo politico che intendono condividere gli scopi indicati all’art. 2. e collaborare per il loro perseguimento.

L’ACCADEMIA LANCISIANA può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività secondo le disposizioni del Titolo III, art. 17, 18, 19 del Decreto legislativo 3 Luglio 2017 n. 117.

Possono fare parte dell’associazione anche altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato, per il tramite di un delegato delle stesse.

Art. 4

L’assemblea degli Accademici è convocata dal Presidente mediante invio di email/PEC, e/o invio di lettera di convocazione con allegato ordine del giorno almeno 15 giorni prima dalla data dell’adunanza.

Inoltre è possibile la pubblicazione sul sito internet dell’associazione e l’affissione dell’avviso nella bacheca della associazione almeno 15 giorni prima della data della adunanza. La comunicazione dovrà contenere il giorno, il luogo e l’ora della adunanza, anche di una eventuale seconda convocazione, nonché gli argomenti da porre in discussione. Non è possibile inserire punti all’ordine del giorno dell’assemblea oltre quelli comunicati con le modalità sopra previste.

L’assemblea degli Accademici è valida, in prima convocazione, se vi partecipi la metà più uno dei componenti; in seconda convocazione, che non potrà avere luogo nello stesso giorno della prima, quale sia il numero degli intervenuti. È ammessa la rappresentanza per delega; ogni Accademico intervenuto può presentare non più di due deleghe.

Le decisioni dell’assemblea sono prese a maggioranza di voti senza computare gli astenuti. Si intende per maggioranza un numero di voti pari alla metà più uno dei votanti.

La designazione dei nuovi Accademici è deliberata dall’assemblea suddetta che ha la facoltà di sceglierli, su proposta del Consiglio Direttivo, fra quei Soci ordinari che si siano distinti per meriti scientifici nell’ambito dell’Accademia.

Analogamente saranno designati Accademici onorari quei Soci onorari che si siano distinti per meriti particolari.

L’assemblea, su indicazione del Consiglio Direttivo, propone inoltre il trasferimento nella categoria degli emeriti, dell’Accademico che non sia più in grado di partecipare all’attività dell’Accademia e che manifesti in proposito la propria accettazione.

Art. 5

L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze statutarie. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali doveri all’interno dell’associazione, primo tra tutti il diritto di voto. Tutti gli associati hanno il diritto/dovere di conoscere le clausole dello statuto ai fini dell’accettazione delle norme che regolamentano la vita dell’associazione a cui hanno aderito. Gli associati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione né in caso di scioglimento della stessa né in caso di interruzione del rapporto associativo.

Gli aspiranti alla nomina a Socio ordinario presenteranno domanda di ammissione al Presidente dell’Accademia.

Hanno facoltà di presentare domanda i laureati in Medicina e Chirurgia, i laureati in Odontoiatria, i laureati con laurea Magistrale (5 anni) in Scienze della Nutrizione o altre discipline sanitarie affini, in possesso della cittadinanza italiana, che prestino o abbiano prestato servizio presso ospedali, istituti universitari o comunque in strutture sanitarie del Servizio Sanitario Nazionale.

Hanno facoltà di presentare domanda di iscrizione quale Socio ordinario i laureati in discipline sanitarie emergenti dopo apposita valutazione del Consiglio Direttivo.

Possono essere nominati Soci ordinari anche quei Medici o Odontoiatri che, sebbene sprovvisti dei requisiti sopra indicati, abbiano però partecipato con importanti contributi all’attività scientifica dell’Accademia.

Le domande di ammissione sono esaminate da un’apposita commissione presieduta dal vice Presidente e composta da 4 Accademici e 2 Soci ordinari nominati annualmente dal Presidente.

L’atto di nomina dei Soci ordinari è di competenza del Presidente. Di tale nomina si dà comunicazione al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

Art. 6

La nomina a Socio onorario è proposta dal Presidente al Consiglio Direttivo e da questo all’assemblea degli Accademici tra quanti abbiano bene meritato dell’Accademia, o per chiara fama.

Art. 7

La designazione a Presidente onorario è proposta dal Consiglio Direttivo all’assemblea degli Accademici nei confronti di coloro che hanno ricoperto la carica di Presidente.

Art. 8

La designazione degli Accademici e degli Accademici onorari nonché dei Presidenti onorari è sottoposta all’approvazione del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo che provvede alla nomina con proprio decreto.

L’atto di trasferimento nella categoria degli Accademici emeriti e la nomina dei Soci onorari sono anch’essi sottoposti ad approvazione ministeriale.

Art. 9

L’assemblea degli Accademici può, su proposta del Consiglio Direttivo e dopo aver sentito l’interessato, deliberare la revoca della nomina di quei componenti dell’Accademia che nuocciano al prestigio di essa o che comunque si rendano indegni di appartenervi. Le relative deliberazioni dell’assemblea divengono esecutive previa approvazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

L’assemblea degli Accademici delibera inoltre, su proposta del Consiglio Direttivo, i provvedimenti da adottare nei confronti degli Accademici e dei Soci ordinari morosi in base alle relative norme regolamentari.

Art. 10

L’Accademia è retta da un Consiglio Direttivo così composto:

a. il Presidente;

b. il vice Presidente;

c. undici consiglieri di cui:

· sei Accademici eletti secondo le modalità dell’art. 11;

· il Preside (o un rappresentante) di una delle facoltà di Medicina e Chirurgia di Roma e del Lazio, designato collegialmente dai Presidi delle stesse;

· il Presidente della Scuola Medica Ospedaliera di Roma e della Regione Lazio;

· il rappresentante del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo;

· il rappresentante della Regione Lazio (Assessorato alla Sanità);

· il Direttore Generale della A.S.L. di pertinenza territoriale;

d. il segretario;

e. l’amministratore.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni.

I Presidenti onorari partecipano alle adunanze del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

Il Presidente il vice Presidente e il segretario costituiscono l’Ufficio di Presidenza con compiti esecutivi e per eventuali decisioni urgenti che dovranno essere successivamente ratificate dal Consiglio Direttivo.

Art. 11

Il Presidente convoca ogni quadriennio, prima dello scadere dell’anno accademico, l’assemblea degli Accademici, per eleggere tra i suoi componenti il Presidente, il vice Presidente e i Consiglieri da designare al Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, che provvede alla nomina con proprio decreto.

L’assemblea degli Accademici vota a scrutinio segreto presso apposito seggio elettorale.

Le modalità per la convocazione e i criteri per la validità dell’assemblea sono quelli indicati all’art. 4; sono eletti coloro che hanno riportato la maggioranza di voti ai sensi dello stesso articolo.

Ove non si raggiunga, per ciascuna carica, tale maggioranza il Presidente, con le modalità di cui sopra, riunisce nuovamente l’assemblea entro venti giorni.

Il Presidente, il vice Presidente e i Consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

In caso di dimissioni o di impedimento permanente di qualsivoglia membro eletto del Consiglio Direttivo, si terranno elezioni suppletive al termine dell’anno accademico con le stesse modalità di cui sopra. L’eletto dura in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

Art. 12

Il Segretario, i vice Segretari (in numero di due) e l’Amministratore sono nominati dal Presidente fra gli Accademici o i Soci ordinari. Durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Art. 13

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Accademia; convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, dell’assemblea degli Accademici e di quella generale dell’Accademia; presenta all’assemblea generale dell’Accademia la relazione morale e finanziaria; dispone l’ordine dei lavori; firma gli atti dell’Accademia; promuove i provvedimenti di attuazione delle norme statutarie; cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell’assemblea degli Accademici e dell’assemblea generale dell’Accademia; vigila sulla conservazione del patrimonio; provvede alle nomine relative alle cariche per le quali non sia diversamente prescritto dallo statuto; prende le iniziative che ritenga utili al migliore funzionamento dell’Accademia.

Art. 14

Il vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di impedimento o di assenza; in caso di dimissioni o impedimento permanente del Presidente, ne assume il titolo e le funzioni fino al compimento dell’anno accademico in corso e comunque fino alla nomina del nuovo Presidente.

Art. 15

Il Segretario assiste il Presidente nelle sue attività; compila i verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo, dell’assemblea degli Accademici e dell’Accademia; cura l’archivio accademico nonché il disbrigo della corrispondenza; controfirma i diplomi; attende alla pubblicazione degli “Atti della Accademia Lancisiana”. In caso di impedimento è sostituito da uno dei vice Segretari.

I due vice Segretari coadiuvano il Segretario nelle sue funzioni e curano l’ufficio stampa dell’Accademia; partecipano alle sedute del Consiglio Direttivo.

Dei due vice Segretari, uno è nominato dal Presidente vice Segretario vicario. Questi, in caso di assenza del Segretario, lo sostituisce ed in tal caso partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo con diritto di voto.

L’Amministratore cura, sulla base delle indicazioni del Presidente, la gestione amministrativa dell’Accademia e dei servizi inerenti. Predispone il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’esame del Collegio dei Revisori dei conti e del Consiglio Direttivo.

Art. 16

Il Consiglio Direttivo stabilisce le linee generali dell’attività accademica.

Il Consiglio Direttivo, inoltre, propone all’assemblea degli Accademici la nomina dei Presidenti onorari, degli Accademici, degli Accademici onorari, degli Accademici emeriti e dei Soci onorari; propone al Presidente, presa visione del verbale dell’apposita commissione, la nomina dei Soci ordinari; adotta gli eventuali provvedimenti di revoca per motivi disciplinari di cui all’art. 9; propone all’assemblea degli Accademici eventuali modifiche dello statuto; delibera l’assunzione del personale necessario per i servizi di segreteria.

Il Consiglio Direttivo delibera, altresì, sui bilanci da sottoporre, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori dei conti e alla relazione morale e finanziaria, alla approvazione dell’assemblea dell’Accademia riunita in seduta amministrativa; determina l’ammontare delle quote sociali.

Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti senza computare eventuali membri di diritto ancora non designati; le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti senza contare gli astenuti, così come stabilito all’art. 4. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Decadono dalla carica quei componenti del Consiglio che siano stati assenti non giustificati per più di tre sedute consecutive del consiglio stesso.

Art. 17

L’anno accademico decorre dal 1° novembre al 30 giugno.

L’anno finanziario coincide con l’anno solare.

Le riunioni scientifiche dell’Accademia sono ordinarie e straordinarie. Le riunioni ordinarie hanno luogo, di regola, due o più volte al mese. Le riunioni straordinarie hanno luogo ogni volta che il Presidente ne creda opportuna la convocazione.

Art. 18

Le sedute dell’assemblea generale dell’Accademia, composta da Accademici e Soci ordinari, sono valide se intervenga, in prima convocazione, almeno la metà più uno dei componenti e, in seconda convocazione, che non potrà avere luogo nello stesso giorno della prima, qualunque sia il numero dei presenti. Ha diritto a partecipare alle sedute amministrative solo chi è in regola con il pagamento delle quote sociali.

L’assemblea generale dell’Accademia prende in esame la relazione morale e finanziaria presentata dal Presidente e delibera in proposito.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti senza contare gli astenuti così come stabilito all’art. 4.

È ammessa la rappresentanza per delega limitatamente a non più di una delega per ogni presente.

Le votazioni si fanno con voto palese, a meno che non trattisi di questioni riguardanti persone, nel qual caso dovrà adottarsi lo scrutinio segreto.

L’assemblea generale dell’Accademia deve essere convocata in seduta

straordinaria se ne fa richiesta scritta al Presidente almeno un terzo dei componenti.

Art. 19

L’Accademia Lancisiana ha un’autonomia patrimoniale con uno specifico fondo comune in quanto iscritta al registro delle persone giuridiche e, per il futuro, in alternativa con iscrizione al RUNTS e trae i suoi mezzi finanziari:

• dal contributo annuo deliberato a suo favore dal Pio Istituto di S. Spirito e Ospedali Riuniti di Roma

(deliberazione n. 1155/A. 3218 del 27 marzo 1961) elargito fino al 1978;

• dal contributo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (leggi 2 aprile 1980 n. 123 e 17 ottobre 1996 n. 534 e successive modificazioni ed integrazioni);

• dalle quote sociali;

• da eventuali contributi, elargizioni o donazioni fatte da soci o da terzi;

• da entrate derivanti da organizzazione di attività sociali;

• da entrate derivanti da raccolte pubbliche occasionali di fondi, anche a seguito dell’offerta di beni o servizio di modico valore, purché offerti in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

• da tutte le altre entrate che possono concorrere a vantaggio dell’associazione.

Tutti o alcuni dei predetti proventi possono essere imputati ad incremento del patrimonio dell’Associazione. Gli eventuali avanzi di gestione devono essere usati esclusivamente per lo svolgimento delle attività dell’ente nel perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, dedotta una quota per la costituzione del fondo di riserva e pertanto dovranno essere destinati a iniziative mirate al campo di interesse dell’Associazione o a fini assistenziali.

Il patrimonio minimo dell’ACCADEMIA LANCISIANA è stabilito dalla legge nella misura necessaria per il mantenimento dell’iscrizione al registro delle persone giuridiche presso l’UTG o, in alternativa, con l’iscrizione al RUNTS.

È fatto, in ogni caso, divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Art. 20

I Presidenti onorari, i soci Accademici onorari ed emeriti nonché i Soci onorari sono esonerati dal pagamento della quota sociale.

Art. 21

I beni dell’Accademia debbono essere descritti in speciali inventari a cura dell’Amministratore.

Le somme di cui all’art. 19 devono essere depositate in conto bancario per le esigenze di gestione ordinaria, ovvero investite in titoli di Stato o in altre forme adeguate a giudizio del Consiglio Direttivo.

Art. 22

Il Presidente sottopone prima della fine dell’anno finanziario all’assemblea generale dell’Accademia riunita in seduta amministrativa il bilancio preventivo con allegata relazione del Collegio dei Revisori dei conti e previa approvazione del Consiglio Direttivo.

Il Presidente presenta altresì, entro i primi tre mesi dell’anno finanziario, all’assemblea generale dei soci dell’Accademia, con le modalità anzidette, il bilancio di esercizio. Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario (consuntivo), con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Si applicano le disposizioni di cui agli art. 13, 14 e 15 del decreto legislativo n. 117 del 03/07/2017.

Il Presidente comunica all’assemblea generale dell’Accademia l’entità delle quote sociali, i provvedimenti nei riguardi dei soci morosi e le modificazioni dello statuto già deliberate dall’assemblea degli Accademici.

Art. 23

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi (un Accademico, un Socio ordinario, un rappresentante del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo) e tre membri supplenti (un Accademico, un Socio ordinario e un rappresentante del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo).

I Revisori dei conti eleggono tra di loro il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei conti prende in esame il bilancio preventivo e quello consuntivo ed elabora in proposito relazioni scritte da sottoporre al Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Revisori dei conti dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.

L’assemblea generale dell’Accademia, riunita in seduta amministrativa, nomina ogni quattro anni tra i membri dell’Accademia i propri componenti nel Collegio.

Ad avvenuta iscrizione al Registro Unico degli Enti del terzo settore (RUNTS), quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

a) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;

b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;

c) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità;

In tale caso renderà obbligatorio la nomina di un organo di controllo, composto dai componenti del Collegio dei Revisori dei conti in carica con l’aggiunta di un componente scelto tra i revisori legali, gli iscritti agli albi professionali individuati dal ministero della Giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche; tale organo avrà una durata di almeno due anni.

L’obbligo dell’organo di controllo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Art. 24

Entro il mese di aprile di ogni anno, il Presidente trasmette al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, il bilancio con la relazione di missione e il rendiconto dell’Accademia relativa all’anno precedente, già approvati nella seduta amministrativa dall’assemblea generale dei soci dell’Accademia.

Art. 25

Il Consiglio Direttivo provvede alla compilazione dei regolamenti interni, che saranno sottoposti all’approvazione dell’assemblea degli Accademici.

Art. 26

Il Presidente convoca in assemblea straordinaria con le stesse modalità previste all’art. 4, gli Accademici per le modifiche dello statuto proposte dal Consiglio Direttivo (art. 16).

L’adunanza è valida in prima convocazione se ad essa intervengano i due terzi degli Accademici e in seconda convocazione, che non potrà avere luogo nello stesso giorno della prima, se ad essa intervenga almeno la metà più uno degli Accademici; le deliberazioni sono valide se approvate da almeno due terzi dei votanti senza computare gli astenuti, le modifiche statutarie deliberate entrano in vigore all’atto dell’approvazione da parte dell’autorità competente.

Hanno diritto a partecipare alla adunanza suddetta solo gli Accademici in regola con il pagamento delle quote sociali.

È ammessa la rappresentanza per delega, ogni Accademico intervenuto può presentare non più di due deleghe.

Per deliberare lo scioglimento dell’Accademia occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati (Accademici e Soci).

In caso di scioglimento dell’Associazione, per qualunque causa, occorre avere il parere della struttura competente del Registro prima di procedere nella devoluzione del patrimonio residuo, altrimenti ogni atto di devoluzione senza parere o difforme al parere sarebbe nullo; a parere ottenuto, o in mancanza di iscrizione al RUNTS, il patrimonio della stessa dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 27

Il requisito dell’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore previsto dal Decreto legislativo 03/07/2017 n. 117, nelle more dell’istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell’associazione attraverso la iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore; Parimenti il mantenimento dell’iscrizione presso il registro delle persone giuridiche tenuto presso l’UTG e lo svolgimento delle attività di cui al Decreto Legislativo 03/07/2017 n. 117, articolo 5, comma 1, lettera f) consente di beneficiare dell’istituto del cinque per mille ai sensi dell’Art. 23, comma 46, D.L. 06/07/2011 n. 98.

Si applicano le disposizioni transitorie e finali previste dagli articoli 98-104 del Decreto Legislativo n. 117 del 03/07/2017.

REGOLAMENTO INTERNO

NOMINA DEI SOCI ORDINARI

Art. 1

Il Presidente, all’inizio di ogni anno accademico, nomina una Commissione composta da quattro Accademici e due Soci ordinari e presieduta dal vice Presidente, per l’esame delle domande e dei titoli degli aspiranti a far parte dell’Accademia (art. 5 dello statuto).

Il vice Presidente presenterà al Consiglio Direttivo le conclusioni della Commissione (art. 16 dello statuto).

ASSEGNAZIONE DEI SEGGI ACCADEMICI

Art. 2

I seggi accademici sono 100 (art. 3 dello statuto) così ripartiti:

– 60 riservati a Medici o Odontoiatri che prestino o abbiano prestato servizio presso enti ospedalieri o altre strutture sanitarie;

– 30 riservati a Medici o Odontoiatri che prestino o abbiano prestato servizio presso le Università;

– 10 riservati a Medici o Odontoiatri che prestino o abbiano prestato servizio presso altri enti, istituzioni, servizi sanitari o sociali.

La dizione “Medici” usata nel presente articolo e nello Statuto comprende anche i laureati in Odontoiatria.

Art. 3

Accademici e Soci ordinari versano una quota annuale determinata dal Consiglio Direttivo.

Le quote sociali possono essere versate direttamente o mediante ritenuta sullo stipendio per gli Accademici e i Soci ordinari in servizio presso istituzioni pubbliche.

Accademici e Soci che per tre anni consecutivi non abbiano versato la quota sociale sono dichiarati decaduti.

RIUNIONI SCIENTIFICHE DELL’ACCADEMIA

Art. 4

Il compito di programmare l’attività da svolgersi durante l’anno accademico è demandato al Consiglio Direttivo; detto Consiglio, limitatamente a tale compito, sarà integrato da due Accademici o Soci ordinari scelti dal Presidente tra quanti abbiano maggiormente contribuito all’attività scientifica dell’Accademia.

Art. 5

Le riunioni scientifiche hanno luogo, di regola, due o più volte al mese e sono destinate allo svolgimento e alla discussione di conferenze, simposi e comunicazioni.

L’ordine del giorno di ciascuna riunione sarà, a cura del Segretario, reso noto ai componenti dell’Accademia dieci giorni prima della convocazione a mezzo posta elettronica e eventuali comunicati stampa.

Art. 6

I relatori sono tenuti a far pervenire alla segreteria tassativamente entro il giorno della seduta il testo definitivo destinato alla stampa sugli “Atti”, corredato da eventuali tabelle ed illustrazioni. I relatori dovranno altresì consegnare alla segreteria il programma completo della seduta entro 30 giorni prima della relativa data.

Art. 7

I componenti dell’Accademia possono presentare oratori non Soci, anche stranieri, per lo svolgimento di conferenze o comunicazioni. La presidenza dell’Accademia può invitare a tenere conferenze oratori anche stranieri di chiara fama.

Art. 8

Nei simposi la durata delle relazioni e della discussione sarà disciplinata dal moderatore. Le conferenze dovranno avere durata non superiore a 45 minuti Nelle sedute che prevedono comunicazioni ciascuna di esse non potrà

superare 15 minuti; la relativa discussione sarà regolata dal Presidente della seduta.

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI

DELL’ACCADEMIA LANCISIANA

Art. 1

È riservata la proprietà letteraria e artistica di quanto pubblicato negli “Atti” dell’Accademia.

Art. 2

Chiunque svolga una relazione, una conferenza, una comunicazione è tenuto a pubblicarne il testo negli “Atti” e prima che in qualunque altro periodico.

Art. 3

La segreteria curerà la pubblicazione on line degli “Atti della Accademia Lancisiana” e ne curerà la diffusione.

Il Segretario Il Presidente

G.M. Ettorre Laura Gasbarrone